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Ordinanza — n. 48374/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48374/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGNELLI SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/07/1955 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di D'Agnelli Sabino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per escludere la sussistenza di un "bis in idem" tra la truffa in esame e le fattispecie di associazione per delinquere e riciclaggio già giudicate, stante la diversità di condotte e persone offese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 649 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per escludere la sussistenza di un "bis in idem" tra la truffa in esame e le fattispecie di associazione per delinquere e riciclaggio già giudicate, stante la diversità di condotte e persone offese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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principio del ne bis in idem perseguimento penale per truffa concorso di reati reiterazione di reati penali doppia punibilità infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Letto il ricorso di D'Agnelli Sabino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGNELLI SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/07/1955 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Agnelli Sabino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per escludere la sussistenza di un "bis in idem" tra la truffa in esame e le fattispecie di associazione per delinquere e riciclaggio già giudicate, stante la diversità di condotte e persone offese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co