Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48373/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for inadmissible repetition of arguments and unsupported mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48373/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Mejri Hichem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected arguments regarding the unity of conduct and intent for robbery as mere repetitions of lower court findings, and dismissed the claim for a specific statutory mitigation as contrary to established case law. Consequently, the original conviction by the Milan Court of Appeal stands.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Appeals based on the repetition of arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible; mitigation for minor damage requires assessing the harm the victim would have suffered had the crime been consummated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments robbery conviction statutory mitigation unity of conduct court costs Cassa delle ammende rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
4 in cui si sottolinea che l'imputato, nell'immediatezza del fatto, usò violenza nei confronti del Galli che lo inseguiva, al fine di procurarsi l'impunità); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv.
Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante
Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv.
Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan
277709; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI HICHEM nato il 05/12/1971 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hichem Mejri; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si lamentano vizi motivazionali in relazione alle doglianze difensive dell'appello con riguardo alla ricostruzione dinamica della fattispecie, alla mancanza del requisito dell'unitarietà della condotta di sottrazione e di successiva violenza per procurarsi l'impunità, nonché in ordine alla sussistenza del dolo di rapina, sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e, sia pure sinteticamente, disattesi dalla Corte di merito ( si veda in particolare pag. 4 in cui si sottolinea che l'imputato, nell'immediatezza del fatto, usò violenza nei confronti del Galli che lo inseguiva, al fine di procurarsi l'impunità); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;

Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato ovvero, nel caso di delitto tentato, bisogna avere riguardo all'entità del danno patrimoniale che, secondo un giudizio di prognosi postuma, la vittima avrebbe sofferto se il reato fosse stato portato a compimento ( cf. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 nove