Ordinanza — n. 48369/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERCIO ANDREA nato a MILANO il 12/02/1974 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Andrea Scalercio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (si veda pag. 2), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, quarto comma, cod. pen. (si veda pag. 2), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERCIO ANDREA nato a MILANO il 12/02/1974 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Scalercio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (si veda pag. 2), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023