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Ordinanza — n. 48369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERCIO ANDREA nato a MILANO il 12/02/1974 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Andrea Scalercio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (si veda pag. 2), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, quarto comma, cod. pen. (si veda pag. 2), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali etica imprenditoriale responsabilità disciplinare bilancio sociale dell'impresa molestia morale sul lavoro violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERCIO ANDREA nato a MILANO il 12/02/1974 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Scalercio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (si veda pag. 2), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023