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Ordinanza — n. 48368/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48368/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48368/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONDACARO ANGELO nato a VITTORIA il 10/08/1975 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Fandacaro Angelo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di travisamento della prova, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamando atti specificamente indicati senza la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053); che, invero, il presunto vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di c.d. "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata - si vedano pagg. 9-26 -; che, peraltro, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice del merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che la memoria difensiva presentata il 27 ottobre 2023 si appalesa tardiva poiché in violazione del termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, comunque, non decisiva in quanto reitera il profilo del prospettato travisamento ridondando in aspetti valutativi della prova che, in assenza di indubbie antinomie, imporrebbero alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice del merito nella lettura e valutazione degli atti processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48368/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053); che, invero, il presunto vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di c.d. "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata - si vedano pagg. 9-26 -; che, peraltro, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice del merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che la memoria difensiva presentata il 27 ottobre 2023 si appalesa tardiva poiché in violazione del termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, comunque, non decisiva in quanto reitera il profilo del prospettato travisamento ridondando in aspetti valutativi della prova che, in assenza di indubbie antinomie, imporrebbero alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice del merito nella lettura e valutazione degli atti processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove tardive tempestività dell'inoltro domanda tardiva di ricusazione censure procedurali opposizione tardiva termine di revisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONDACARO ANGELO nato a VITTORIA il 10/08/1975 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fandacaro Angelo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di travisamento della prova, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamando atti specificamente indicati senza la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053); che, invero, il presunto vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di c.d. "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata - si vedano pagg. 9-26 -; che, peraltro, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice del merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che la memoria difensiva presentata il 27 ottobre 2023 si appalesa tardiva poiché in violazione del termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, comunque, non decisiva in quanto reitera il profilo del prospettato travisamento ridondando in aspetti valutativi della prova che, in assenza di indubbie antinomie, imporrebbero alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice del merito nella lettura e valutazione degli atti processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023