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Ordinanza — n. 48365/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48365/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Quadrelli Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the sentence's excessiveness and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a more detailed judicial reasoning. The court rejected these claims, ruling that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that a reference to decisive factors suffices without exhaustive analysis.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that sentencing discretion belongs to the trial judge, requiring only a reference to decisive elements rather than a detailed explanation of the reasoning process.

Parole chiave

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Italian Supreme Court sentencing discretion excessive sentence appeal generic mitigating circumstances penal code articles 132 133 inadmissible appeal judicial reasoning standard gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRELLI ANGELO nato a ROMA il 09/01/1961 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Quadrelli Angelo; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata); considerato che anche il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si veda, pag. 5 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i precedenti penali dell'imputato nonché le modalità particolarmente insidiose) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigli re estensore Il Pres deht-