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Ordinanza — n. 48364/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and generic challenge to factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48364/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Cancarini Angelo and Bonomelli Oscar inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and alternative fact-finding based on generic violations of procedural articles 606(b), (c), and (e). The court rejected these claims because they lacked concrete specificity and merely sought to substitute the lower court's factual assessment without identifying precise errors.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.: Appeals must identify specific and decisive distortions of procedural issues; generic challenges to the merit judgment or requests for alternative fact-finding are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity generic appeal grounds factual evaluation procedural articles 606 inadmissible appeal allegazione motivata difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANCARINI ANGELO nato a CONCESIO il 17/03/1976 BONOMELLI OSCAR nato a BRESCIA il 07/01/1972 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Cancarini Angelo e Bonomelli Oscar, proposti a mezzo dei rispettivi difensori, ritenuto che i motivi di ricorso proposti da Cancarini Angelo, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Bonomelli, nonché l'erronea applicazione di legge penale e di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai delitti di cui al capo A) e B) della imputazione, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9-10 della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni rese dal coimpiutato ed alle circostanze comprovanti la responsabilità a titolo di concorso); ritenuto che i motivi di ricorso proposti da Bonomelli Oscar, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - l'erronea applicazione della legge penale e di norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai delitti di cui al capo A) e B) della imputazione, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8-9 della sentenza impugnata ove si è evidenziato la sussistenza degli elementi costituivi in relazione ad entrambi i reati ascritti al ricorrente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de