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Ordinanza — n. 48363/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding statutory mitigating circumstances under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48363/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize statutory mitigating circumstances but failed to provide a critical analysis of the specific arguments used by the appellate judges. Consequently, the court ruled that the complaint was merely a generic repetition of defense points without addressing the complexity of the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 62, 62-bis c.p.: A ground of appeal must be specific and critically analyze the reasoning of the lower court; generic complaints without this analysis are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity mitigating circumstances Criminal Procedure Code inadmissible appeal critical analysis required motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 62, first paragraph, no. 4 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURA MATTEO nato a BERGAMO il 21/08/1989 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matteo Tura; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto costituito da doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre