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Ordinanza — n. 48361/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48361/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCETTA ELEONORA nato a PALERMO il 14/04/1976 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Eleonora Buscetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento dell'imputata per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 158 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458), secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado; che, nella specie, dovendosi avere riguardo, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, alla data della pronuncia di primo grado in quanto il tempus commissi delicti è stato contestato con "formula aperta" e, dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non risulta che la permanenza sia cessata in data anteriore alla pronuncia di primo grado, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 158 cod. pen; Ordinanza — n. 48361/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 158 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458), secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado; che, nella specie, dovendosi avere riguardo, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, alla data della pronuncia di primo grado in quanto il tempus commissi delicti è stato contestato con "formula aperta" e, dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non risulta che la permanenza sia cessata in data anteriore alla pronuncia di primo grado, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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diritto di costruzione a confine confine particellare rettificazione di confine divieto di accedere a un dato territorio frazionamento divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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art. 158 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCETTA ELEONORA nato a PALERMO il 14/04/1976 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eleonora Buscetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento dell'imputata per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 158 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458), secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado; che, nella specie, dovendosi avere riguardo, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, alla data della pronuncia di primo grado in quanto il tempus commissi delicti è stato contestato con "formula aperta" e, dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non risulta che la permanenza sia cessata in data anteriore alla pronuncia di primo grado, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre