Ordinanza — n. 48360/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARUFO CLAUDIO nato a PALERMO il 21/01/1986 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Claudio Garufo; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la prova dell'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che le ulteriori censure, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48360/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che le ulteriori censure, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARUFO CLAUDIO nato a PALERMO il 21/01/1986 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Claudio Garufo; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la prova dell'elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che le ulteriori censure, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembr