Ordinanza — n. 48358/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANTONIO nato a FOGGIA il 01/08/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Antonio Bruno ; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha rilevato che l'incontestato possesso del bene in capo al ricorrente e la sostanziale mancanza di giustificazioni in ordine a tale disponibilità consentissero di ritenere integrato il reato contestato (pag. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che il motivo con cui si censura la qualificazione qualificazione del fatto come ricettazione e non incauto acquisto è manifestamente infondata considerate le circostanze della ricezione ed è stata smentita dallo stesso comportamento del ricorrente al momento del fatto in relazione al quale egli hanno svolto le proprie censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento anche in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità ( pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48358/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che il motivo con cui si censura la qualificazione qualificazione del fatto come ricettazione e non incauto acquisto è manifestamente infondata considerate le circostanze della ricezione ed è stata smentita dallo stesso comportamento del ricorrente al momento del fatto in relazione al quale egli hanno svolto le proprie censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento anche in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità ( pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANTONIO nato a FOGGIA il 01/08/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Bruno ; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha rilevato che l'incontestato possesso del bene in capo al ricorrente e la sostanziale mancanza di giustificazioni in ordine a tale disponibilità consentissero di ritenere integrato il reato contestato (pag. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che il motivo con cui si censura la qualificazione qualificazione del fatto come ricettazione e non incauto acquisto è manifestamente infondata considerate le circostanze della ricezione ed è stata smentita dallo stesso comportamento del ricorrente al momento del fatto in relazione al quale egli hanno svolto le proprie censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento anche in relazione al diniego dell'ipotesi di lieve entità ( pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre