Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and sentencing discretion abuse in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dolcan Costica inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for omitted reasoning on criminal liability and challenged the sentencing calculation, but the court found these claims legally impermissible in a final review. The judges explained that their reasoning was explicit and that sentencing discretion falls within the trial court's authority provided it is not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely contest the reasoning or the exercise of sentencing discretion without demonstrating logical flaws or arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLCAN COSTICA nato il 10/12/1967 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Costica Dolcan e la memoria difensiva dell'avv. Francesco Bellucci; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione in merito all'affermazione di penale responsabilità è manifestamente infondato avendo i giudici del merito ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità , non è consentito dalla legge in sede di legittimità perchè tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da quelli dal giudice del merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 nov