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Ordinanza — n. 48351/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48351/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants argued against the lower court's reasoning regarding their involvement in a warehouse management case, but their submissions were deemed too generic. The court ruled that without precise citations of legal arguments and specific references to the contested reasoning, the appeals fail to meet the requirements for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must be specific, citing exact legal grounds and referencing the contested reasoning; generic complaints without critical analysis of the lower court's arguments are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code critical analysis legal grounds judicial review procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di Contu Andrea e di Mostafa Sayed Ahmed Amed Gioushy, proposti a mezzo dei rispettivi difensori, ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Contu Andrea, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - il vizio di motivazione in riferimento all'art. 192, comma 2, cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 648-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOSTAFA SAYED AHMED AMED GIOUSHY nato il 23/11/1979 CONTU ANDREA nato a ROMA il 01/04/1994 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Contu Andrea e di Mostafa Sayed Ahmed Amed Gioushy, proposti a mezzo dei rispettivi difensori, ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Contu Andrea, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - il vizio di motivazione in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, i giudici del merito hanno esplicitato con corretti argomenti logici e giuridici, seppure in modo coinciso ed essenziale, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 1 della sentenza impugnata, ove si sottolinea che dalle evidenze probatorie emerge il coinvolgimento del ricorrente nella gestione del capannone); che, ciò nondimeno, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929); ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Mostafa Sayed Ahmed Amed Gioushy, con cui si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costituivi del reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Cons