Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of participation and lack of procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vasile Vali inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Vali argued that the lower court violated procedural articles regarding his alleged lack of knowledge of the proceedings, but the court found this claim unfounded. The court determined that the defendant had voluntarily waived his right to participate by renouncing personal appearance and translation before the hearing, thereby invoking the institution of absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.: The appeal alleging nullity due to violation of these articles is inadmissible when the accused has voluntarily renounced participation and the procedural defects are cured by the institution of absence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE VALI nato il 03/03/1996 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vasile Vali, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata a causa della violazione degli artt. 178, lett.
c) e 179 cod. proc. pen. in relazione alla prospettata mancata conoscenza del processo, è manifestamente infondato sia perché opera l'istituto dell'assenza sia perché con la rinuncia l'imputato si è volontariamente e consapevolmente sottratto alla partecipazione del processo; che, invero, il conferimento di procura speciale al difensore per il concordato avviene il 2 febbraio 2023; che il 13 febbraio 2023 la Corte d'appello dispone la traduzione per l'udienza dell'imputato detenuto come da lui chiesto; che l'imputato rinuncia alla personale comparizione e alla traduzione il 6 marzo 2023, prima dell'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consiglieri Estensore Il Presidente