Ordinanza — n. 48253/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VUONO MICHELE nato a COSENZA il 19/01/1982 avverso la sentenza del 27/02/2019 del TRIBUNALE di COSENZAto avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Michele De Vuono impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che l'appello, riqualificato in ricorso, è stato sottoscritto da avvocato non cassazionista (ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense; l'avv. Roberta Amendola non risulta iscritta a tale albo), e che, quindi il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Roberta Amendola non risulta iscritta a tale albo), e che, quindi il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VUONO MICHELE nato a COSENZA il 19/01/1982 avverso la sentenza del 27/02/2019 del TRIBUNALE di COSENZAto avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Michele De Vuono impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che l'appello, riqualificato in ricorso, è stato sottoscritto da avvocato non cassazionista (ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense; l'avv. Roberta Amendola non risulta iscritta a tale albo), e che, quindi il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2