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Ordinanza — n. 48252/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48252/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Antonio Di Giorgio impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo (relativo alla pena base) esorbita dal perimetro della cognizione del giudice del rinvio, ed il secondo rileva una asserita illogicità degli aumenti per continuazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato e che, in definitiva, si sostanzia in una mera richiesta di rivalutazione del quantum della pena da infliggere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Antonio Di Giorgio impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo (relativo alla pena base) esorbita dal perimetro della cognizione del giudice del rinvio, ed il secondo rileva una asserita illogicità degli aumenti per continuazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato e che, in definitiva, si sostanzia in una mera richiesta di rivalutazione del quantum della pena da infliggere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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permessi di dimora soggiorno illegale tolleranza del soggiorno permesso per ricongiungimento familiare domanda d'asilo di rom documenti di viaggio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE il 03/10/1990 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Antonio Di Giorgio impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo (relativo alla pena base) esorbita dal perimetro della cognizione del giudice del rinvio, ed il secondo rileva una asserita illogicità degli aumenti per continuazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato e che, in definitiva, si sostanzia in una mera richiesta di rivalutazione del quantum della pena da infliggere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 20