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Ordinanza — n. 48251/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48251/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO STEFANO nato a NAPOLI il 19/11/1997 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Maisto Stefano impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dell'appello, riqualificato in ricorso per cassazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una mera doglianza in punto di fatto in ordine alla ricostruzione delle modalità del controllo di polizia, peraltro non sorretta dal requisito dell'autosufficienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO STEFANO nato a NAPOLI il 19/11/1997 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Maisto Stefano impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dell'appello, riqualificato in ricorso per cassazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una mera doglianza in punto di fatto in ordine alla ricostruzione delle modalità del controllo di polizia, peraltro non sorretta dal requisito dell'autosufficienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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opposizione tardiva differimento dell'esecuzione della pena durata dell'infrazione decadenza legale termine di sospensione perenzione dell'esecuzione della decisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO STEFANO nato a NAPOLI il 19/11/1997 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Maisto Stefano impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dell'appello, riqualificato in ricorso per cassazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una mera doglianza in punto di fatto in ordine alla ricostruzione delle modalità del controllo di polizia, peraltro non sorretta dal requisito dell'autosufficienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2023