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Ordinanza — n. 48250/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48250/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANNA SALVATORE nato a CAGLIARI il 16/08/1978 SANNA STEFANO nato a CARBONIA il 27/02/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI:fato avviso alle parti; ., -. udita la relazione svo ta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Sanna Salvatore e Sanna Stefano impugnano il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso di Sanna Salvatore propone un motivo sulla recidiva, mentre quello di Sanna Stefano un motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, ovvero motivi che erano stati proposti in sede di appello e rinunciati per effetto del concordato;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svo ta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Sanna Salvatore e Sanna Stefano impugnano il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso di Sanna Salvatore propone un motivo sulla recidiva, mentre quello di Sanna Stefano un motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, ovvero motivi che erano stati proposti in sede di appello e rinunciati per effetto del concordato;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
udita la relazione svo ta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Sanna Salvatore e Sanna Stefano impugnano il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANNA SALVATORE nato a CAGLIARI il 16/08/1978 SANNA STEFANO nato a CARBONIA il 27/02/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI:fato avviso alle parti; ., -. udita la relazione svo ta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Sanna Salvatore e Sanna Stefano impugnano il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso di Sanna Salvatore propone un motivo sulla recidiva, mentre quello di Sanna Stefano un motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, ovvero motivi che erano stati proposti in sede di appello e rinunciati per effetto del concordato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile it ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 o