Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ritenuto che nessuno dei motivi posti da Fabio De Simone a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in relazione alla connessione logica delle questioni poste, reiterando rilievi già disattesi, con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili, finisce con il sollecitare, attraverso censure in larga parte generiche, apprezzamenti, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata che ha escluso il carattere occasionale degli incontri con più pregiudicati - non solo con i fratelli - per ritenerli, invece, sintomatici di precedente programmazione nell'ambito di un rapporto di frequentazione da una pluralità di elementi fattuali.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, ha valorizzato il numero degli incontri, il luogo dove avvenivano, la loro concentrazione in un arco temporale ristretto e le modalità, oggettivamente evocative di una precedente programmazione (in una occasione tutti i protagonisti, vistisi scoperti, si erano prontamente dileguati). Risulta rispettato, pertanto, il principio, ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui l'integrazione del reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, postula "un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati" (da ultimo, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01). 1.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
corrispondenza con il difensore mancanza di disciplina agenti di polizia minaccia contro le autorità atto preparatorio punibile atto sessuale con un detenuto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE FABIO nato a SIRACUSA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che nessuno dei motivi posti da Fabio De Simone a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in relazione alla connessione logica delle questioni poste, reiterando rilievi già disattesi, con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili, finisce con il sollecitare, attraverso censure in larga parte generiche, apprezzamenti, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata che ha escluso il carattere occasionale degli incontri con più pregiudicati - non solo con i fratelli - per ritenerli, invece, sintomatici di precedente programmazione nell'ambito di un rapporto di frequentazione da una pluralità di elementi fattuali.

Al riguardo, ha valorizzato il numero degli incontri, il luogo dove avvenivano, la loro concentrazione in un arco temporale ristretto e le modalità, oggettivamente evocative di una precedente programmazione (in una occasione tutti i protagonisti, vistisi scoperti, si erano prontamente dileguati). Risulta rispettato, pertanto, il principio, ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui l'integrazione del reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, postula "un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati" (da ultimo, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01). 1.2.

Il terzo motivo, oltre ad essere formulato in termini generici, non è consentito risolvendosi nella censura della motivazione sul trattamento sanzionatorio, che, invece, appare immune da vizi logici manifesti. La Corte distrettuale ha, infatti, disatteso le deduzioni difensive, riproposte con il ricorso, osservando che le invocate attenuanti generiche non potevano essere riconosciute alla luce della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi e gravi precedenti penali, e dall'assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno prospettati in questa sede.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaìlzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom