Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48240/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48240/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48240/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Lette le censure dedotte nel ricorso presentato da Michele Di Bartolomeo, a mezzo dell'avv. Silvio Tolesino, relative alla violazione di legge che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 08/09/2021 al 07/03/2022, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva la mancata osservanza delle norme che regolamentano lo svolgimento della vita penitenziaria, ritenute indicative della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, da parte del condannato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48240/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto trattarsi di mere doglianze versate in fatto, che non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità degli illeciti disciplinari, consistiti nell'instaurazione - d opera del condannato - di rapporti di incompatibilità con altri detenuti (tanto da dover egli essere trasferito in altro istituto penitenziario), nonché nell'assunzione di atteggiamenti intimidatori e tendenti alla sopraffazione e, infine, in diverbi con altri detenuti. Condotte che sono state ritenute rivelatrici della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e d risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.

Parole chiave

Generato dall'IA
disobbedienza alla decisione dell'autorità difetto di legittimazione motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARTOLOMEO MICHELE nato a CAMPOBASSO il 18/10/1994 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; - RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lette le censure dedotte nel ricorso presentato da Michele Di Bartolomeo, a mezzo dell'avv. Silvio Tolesino, relative alla violazione di legge che sarebbe riscontrabile nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 08/09/2021 al 07/03/2022, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva la mancata osservanza delle norme che regolamentano lo svolgimento della vita penitenziaria, ritenute indicative della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, da parte del condannato.

2. Ritenuto trattarsi di mere doglianze versate in fatto, che non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità degli illeciti disciplinari, consistiti nell'instaurazione - d opera del condannato - di rapporti di incompatibilità con altri detenuti (tanto da dover egli essere trasferito in altro istituto penitenziario), nonché nell'assunzione di atteggiamenti intimidatori e tendenti alla sopraffazione e, infine, in diverbi con altri detenuti. Condotte che sono state ritenute rivelatrici della mancata adesione - ad opera del condannato - all'opera di rieducazione e d risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.

3. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

4. Rilevato che la difesa ha presentato conclusioni in vista dell'odierna udienza, a mezzo delle quali ha domandato, in via principale, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e - in via subordinata - l'annullamento della stessa, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, per la riforma della pronuncia.

5. Rilevato, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. J

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26