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Ordinanza — n. 48234/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of concrete evidence against continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Said El Harti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding that criminal acts did not constitute a continuous offense under Article 81 of the Penal Code. The court ruled the appeal was generic, abstract, and failed to provide specific evidence to contradict the judge's logical assessment of the time gaps and legal heterogeneity between the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 360, cod. proc. pen.: An appeal must be specific and concrete; generic or abstract challenges to the factual appreciation of continuity are inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity Article 81 Penal Code inadmissible appeal generic appeal lack of evidence ritardo ingiustificato dell'azione penale momento del reato riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 360, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARTI SAID nato a SEBZA( MAROCCO) il 14/09/1981 avverso l'ordinanza del 10/06/2023 del TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;*o % ..

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da Said El Harti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra í reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (variabile da due mesi a cinque anni), ma, soprattutto, l'eterogeneità delle norme violate e dei bei giuridici lesi (omicidio, atti sessuali, lesioni, violazione della normativa sugli stupefacenti, danneggiamento seguito da incendio), oltre che l'autonomia delle vicende processuale sintomatiche di distinte determinazioni criminose.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. L'elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall'ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma