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Ordinanza — n. 48233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi alla Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di Francesco Giuseppe Cangiano, laddove il difensore avv. Leopoldo Perone si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Leopoldo Perone si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedimento penale pendente allegazioni di persecuzione contraddittorie abbandono del procedimento penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Leopoldo Perone si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO FRANCESCO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/10/1982 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritenuto che sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi alla Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di Francesco Giuseppe Cangiano, laddove il difensore avv. Leopoldo Perone si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate.

2. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Napoli nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come gli episodi di evasione in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione, seppur separati da un non troppo esteso arco temporale e accomunati dalla medesima natura, debbano reputarsi frutto di separate volizioni, non essendo emerso alcun elemento utile, per ravvisare una pur generica forma di ideazione unitaria preventiva.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023