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Ordinanza — n. 48230/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48230/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI ENRICO nato a NAPOLI il 12/03/1998 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Enrico Lanzi impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l'ordinanza impugnata prende posizione sulle caratteristiche (temporali e di condotta) di ciascuno dei reati che si chiede di porre in continuazione, evidenziando le ragioni per cui ritiene di non poter ravvisare in essi una volizione unitaria, mentre il ricorso si limita a sostenere in modo generico, l'esistenza di un unico disegno criminoso per effetto di un legame di ciascuno dei reati con quello di carattere associativo (nel caso dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, peraltro, un legame di mera occasionalità) in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (su cui per tutte v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI ENRICO nato a NAPOLI il 12/03/1998 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Enrico Lanzi impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l'ordinanza impugnata prende posizione sulle caratteristiche (temporali e di condotta) di ciascuno dei reati che si chiede di porre in continuazione, evidenziando le ragioni per cui ritiene di non poter ravvisare in essi una volizione unitaria, mentre il ricorso si limita a sostenere in modo generico, l'esistenza di un unico disegno criminoso per effetto di un legame di ciascuno dei reati con quello di carattere associativo (nel caso dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, peraltro, un legame di mera occasionalità) in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (su cui per tutte v.

Parole chiave

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violazione delle norme zonali ordinanza comunale spazio pubblico inquinamento locale divieto di costruzione di diritto pubblico violazione dell'ordine pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI ENRICO nato a NAPOLI il 12/03/1998 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Enrico Lanzi impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l'ordinanza impugnata prende posizione sulle caratteristiche (temporali e di condotta) di ciascuno dei reati che si chiede di porre in continuazione, evidenziando le ragioni per cui ritiene di non poter ravvisare in essi una volizione unitaria, mentre il ricorso si limita a sostenere in modo generico, l'esistenza di un unico disegno criminoso per effetto di un legame di ciascuno dei reati con quello di carattere associativo (nel caso dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, peraltro, un legame di mera occasionalità) in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (su cui per tutte v.

Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984) sui requisiti che devono sussistere per poter porre in continuazione reato associativo e reati-fine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobr