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Ordinanza — n. 48226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che l'unico motivo posto da Antonio Filomeno a fondamento dell'impugnazione è formulato in termini generici ed è comunque s manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute in luogo del differimento della pena, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'accertata pericolosità sociale costituisce ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod. pen. elemento ostativo al differimento facoltativo della pena e, in caso di intervenuta concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, legittimo presupposto per la revoca di tale ultima misura, dovendo il giudice eseguire, anche dopo la concessione del beneficio, un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1,n. 10713 del 01/02/2023, Rv. 284244 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Rv. 279375 - 01Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879 - 01). In questa prospettiva, il Tribunale ha valorizzato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, l'arresto del detenuto domiciliare in costanza dell'applicazione della misura alternativa (Filomeno è stato sorpreso in due distinte occasioni con la refurtiva subito dopo la consumazione dei reati di tentato furto e furto in abitazione) nonché le plurime diffide per violazione delle prescizioni, considerando tali fatti sintomatici , nella loro complessità, dell'inidoneità della misura concessa ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. c), Ord. pen., a conseguire effetti risocializzanti e a neutralizzare il pericolo dir recidivanza.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute revoca del permesso di dimora carcerazione di sicurezza motivo della detenzione rimpatrio in sicurezza controllo periodico della detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILOMENO ANTONIO nato a POLICORO il 22/10/1969 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Antonio Filomeno a fondamento dell'impugnazione è formulato in termini generici ed è comunque s manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute in luogo del differimento della pena, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'accertata pericolosità sociale costituisce ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod. pen. elemento ostativo al differimento facoltativo della pena e, in caso di intervenuta concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, legittimo presupposto per la revoca di tale ultima misura, dovendo il giudice eseguire, anche dopo la concessione del beneficio, un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1,n. 10713 del 01/02/2023, Rv. 284244 - 01;

Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Rv. 279375 - 01Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879 - 01). In questa prospettiva, il Tribunale ha valorizzato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, l'arresto del detenuto domiciliare in costanza dell'applicazione della misura alternativa (Filomeno è stato sorpreso in due distinte occasioni con la refurtiva subito dopo la consumazione dei reati di tentato furto e furto in abitazione) nonché le plurime diffide per violazione delle prescizioni, considerando tali fatti sintomatici , nella loro complessità, dell'inidoneità della misura concessa ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. c), Ord. pen., a conseguire effetti risocializzanti e a neutralizzare il pericolo dir recidivanza.

Nel necessario bilanciamento di interessi contrapposti, il Tribunale ha apprezzato come recessive le esigenze correlate alla tutela della salute del condannato alla luce della documentazione sanitaria più aggiornata che ha espressamente escluso l'inconciliabilità del quadro clinico con la detenzione in carcere e la necessità di costanti contatti coi presidi sanitari territoriali.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma