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Ordinanza — n. 48223/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48223/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO STEFANO nato a CROTONE il 09/02/1994 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Stefano Scicchitano impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto il primo argomento speso in esso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla utilizzabilità in giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato (v. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466;

Parole chiave

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permesso di demolizione costruzioni non autorizzate licenza edilizia per abitazioni legittimazione a contestare licenza violazione delle norme edilizie sfratto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO STEFANO nato a CROTONE il 09/02/1994 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Stefano Scicchitano impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto il primo argomento speso in esso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla utilizzabilità in giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato (v. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466;

Sez. 3, Sentenza n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639; Sez. 1 Sentenza n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125) ed il secondo argomento sulla disapplicazione delle misure di prevenzione che prescrivono di vivere onestamente non è conferente con il caso in esame, in cui la misura prevedeva degli obblighi specifici (di rientro nell'abitazione in orario serale e notturno) che i giudici del merito hanno ritenuto siano stati violati dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottob