Ordinanza — n. 48221/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Crotone del 24/11/2020, che aveva dichiarato la responsabilità di Federico Curcio in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 contestatogli, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell'interesse di Federico Curcio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO FEDERICO nato a CARIATI il 21/06/1983 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Crotone del 24/11/2020, che aveva dichiarato la responsabilità di Federico Curcio in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 contestatogli, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Federico Curcio, tramite i propri difensori avv.ti Gregorio Viscomi e Luigi Falcone, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'unica doglianza proposta non è specifica nel contenuto, oltre ad essere manifestamente infondata, essendo direttamente finalizzata a sollecitare una mera rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede. Sostiene il ricorrente, infatti, che l'imputato si sia portato in territorio appartenente al Comune di Capo Rizzuto per un tempo limitato e con un preciso fine. Non si confronta minimamente, tale doglianza, con il contenuto del provvedimento impugnato. 3.1. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - esercitato congruamente e logicamente e senza l'emersione di profili di contraddittorietà intratestuale o logica - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, rispetto a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumono esser stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento del giudice impugnato. 3.2.
Il ricorso, infine, denuncia asseriti difetti di contraddittorietà, ovvero di palese illogicità della motivazione, che - al contrario - non emergono dalla lettura della sentenza impugnata.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell'interesse di Federico Curcio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ot