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Ordinanza — n. 48218/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48218/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza dell'imputato non dalla proprietà ciclomotore a bordo del quale è stato rinvenuto il manganello telescopico, bensì dalla diversa circostanza che l'imputato era il conducente di tale mezzo e si trovava presente sul posto al momento del controllo resosi necessario a seguito dalla collisione con un'autovettura.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 48218/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, relativo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato posto che il Tribunale ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del manganello, ma idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione uso del telefono cellulare alla guida guida senza autorizzazione incidente motociclistico responsabilità per incidente stradale altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il secondo motivo, relativo all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Il ricorrente, peraltro, non indica specifiche criticità e non si confronta con il percorso motivazionale seguito per denegare il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOTO VINCENZO nato a PALERMO il 20/01/1988 avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; C.3\j

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti e tre i motivi posti da Vincenzo Di Noto a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1. Il primo motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza dell'imputato non dalla proprietà ciclomotore a bordo del quale è stato rinvenuto il manganello telescopico, bensì dalla diversa circostanza che l'imputato era il conducente di tale mezzo e si trovava presente sul posto al momento del controllo resosi necessario a seguito dalla collisione con un'autovettura.

2. Il secondo motivo, relativo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato posto che il Tribunale ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alla lunghezza e potenzialità offensiva del manganello, ma idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).

3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, non è consentito perché interamente versato in fatto, prospettando un diverso esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento al giudice del merito in punto di commisurazione della pena. Il ricorrente, peraltro, non indica specifiche criticità e non si confronta con il percorso motivazionale seguito per denegare il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. Al riguardo è stata correttamente valutata l'assenza di elementi favorevoli diversi da quelli già presi in esame per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 4., terzo comma ultima parte, legge n. 110 de 1975.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R