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Ordinanza — n. 48217/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48217/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'unico motivo dedotto da Fabrizio Zei, per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli ma anche la elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai plurimi precedenti penali, ed ha inflitto il minimo della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli ma anche la elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai plurimi precedenti penali, ed ha inflitto il minimo della pena.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione supplemento per l'integrazione provvedimento di reinserimento assistenza riabilitativa inadempimento reiterato riabilitazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEI FABRIZIO nato a GORIZIA il 29/07/1983 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Fabrizio Zei, per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli ma anche la elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai plurimi precedenti penali, ed ha inflitto il minimo della pena.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.