Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48216/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ivano Murru's appeal against his criminal conviction inadmissible. Murru argued for defects in the lower court's reasoning, but the court found these complaints generic and unsupported by concrete factual specificity. The decision upheld the original judgment because the lower court's motivation was logical, consistent with the law, and free from the contradictions alleged by the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the lack of contradiction or logic in the lower court's reasoning are inadmissible if they do not demonstrate specific factual errors or manifest illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal procedure Court of Cassazione inviolabilità del domicilio revoca del permesso di dimora statuto di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURRU IVANO nato a ORISTANO il 27/05/1975 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello clfi Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 01/10/2020, che aveva ritenuto Ivano Murru responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'affetto - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi tto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Ivano Murru, a mezzo del difensore avv. Marco Palmieri. I motivi di ricorso sono però inammissibili, poiché palesemente generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria. Trattasi, infatti, di doglianze che denunciano asseriti difetti di contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione, che però non emergono dal provvedimento impugnato.

3. Di contro, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, ricorrendo all'utilizzo di argomentazioni destinate a restare immuni da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, in quanto scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, oltre che coerenti con il contesto normativo di riferimento. Sottolinea la Corte territoriale, invero, che l'imputato - alle ore 20.47 del 20/11/2015 - non era presente presso la propria abitazione, nella quale era tenuto a restare in forza della prescrizione di permanenza domiciliare e dalla quale si era allontanato senza giustificazione alcuna, come confermato anche dalla moglie.

4. A fronte di un apparato motivazionale congruente, logico e privo della pur minima forma di contraddittorietà, l'impugnazione non ha oltrepassato la soglia della mera critica reiterativa e versata in fatto, invocando sostanzialmente una nuova valutazione in fatto (operazione ovviamente non consentita in sede di legittimità).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre