Ordinanza — n. 48215/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEOFILO VITO nato a GRUMO APPULA il 12/10/1997 avverso la sentenza del 18/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI Clato avviso alle parti3 , udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Vito Teofilo impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui ''I'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui ''I'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEOFILO VITO nato a GRUMO APPULA il 12/10/1997 avverso la sentenza del 18/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI Clato avviso alle parti3 , udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Vito Teofilo impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui ''I'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
Giuseppe Carbone di Bitonto, da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2