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Ordinanza — n. 48214/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48214/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIFTI ARMANT (CUI 01G5746) nato il 02/01/1980 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Armant Prifti impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto, con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio, il ricorso deduce l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio ma non allega prova che il condannato avesse chiesto di essere sentito davanti al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, rv. 280299:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48214/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Armant Prifti impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto, con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio, il ricorso deduce l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio ma non allega prova che il condannato avesse chiesto di essere sentito davanti al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, rv. 280299:

Parole chiave

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espulsione prefettizia allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivo d'espulsione espulsione di familiari esclusione sociale polizia degli stranieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIFTI ARMANT (CUI 01G5746) nato il 02/01/1980 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Armant Prifti impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto, con riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio, il ricorso deduce l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio ma non allega prova che il condannato avesse chiesto di essere sentito davanti al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, rv. 280299:

Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza); con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, il ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non allega prova di quanto sostiene, ovvero che l'istante non si sia mai sottratto al rapporto con l'U.e.p.e. e sia stato assente dall'Italia soltanto temporaneamente (nell'ordinanza si parla di più di dieci mesi); con riferimento all'istanza di detenzione domiciliare, il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, perché l'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. permette la richiesta della misura alternativa della detenzione domiciliare soltanto se la pena da espiare non è superiore ai due anni, ed il ricorso non contesta che nel caso in esame la pena da espiare sia di 2 anni 5 mesi ed 8 giorni, come riportato nella ordinanza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i