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Ordinanza — n. 48212/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48212/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI ABDELGHANI ( CUI 0138WUP ) nato il 20/09/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Abdelghani Mansouri impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 48212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI ABDELGHANI ( CUI 0138WUP ) nato il 20/09/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Abdelghani Mansouri impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione disoccupazione dei lavoratori migranti sospensione dell'allontanamento espulsione di familiari motivo d'espulsione rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
270074), atteso che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha valorizzato correttamente, per escludere l'esistenza di una volizione unitaria, i cinque anni di distanza tra la commissione di un reato e quella degli altri„ nonchè l'assoluta estemporaneità del reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSOURI ABDELGHANI ( CUI 0138WUP ) nato il 20/09/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Abdelghani Mansouri impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha valorizzato correttamente, per escludere l'esistenza di una volizione unitaria, i cinque anni di distanza tra la commissione di un reato e quella degli altri„ nonchè l'assoluta estemporaneità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., mentre, quanto al secondo motivo, in cui ci si lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia in alcun modo motivato in ordine all'irrilevanza dello stato di tossicodipendenza, esso non è coerente con il provvedimento impugnato dove una motivazione c'è, ed anche piuttosto ampia, sia sulla inconferenza di tale deduzione rispetto alla tipologia di reati commessi, sia con la mancanza di prova circa la esistenza dello stato di tossicodipendenza anche in occasione della commissione del primo reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ot