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Ordinanza — n. 48211/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48211/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da Manlio Lo Piano non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ma anche il diverso contesto spaziale nonché l'eterogeneità dei beni giuridici offesi dalle violazioni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48211/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. In particolare, Lo Piano continua a non confrontarsi con l'elemento fatturale costituito dall'inizio della relazione tra la sua ex compagna e la persona offesa dei reati commessi con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, Francesco Mesiti in epoca successiva alla consumazione dei reati oggetto delle prime due sentenze, con la conseguente materiale impossibilità di individuare una ideazione e programmazione comune di tutte le violazioni.

Parole chiave

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reato mancato infrazioni uniche e continuate criminalità persistente atto sessuale con un detenuto altri reati partecipazione al reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PIANO MANLIO nato a MESSINA il 11/10/1996 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da Manlio Lo Piano non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ma anche il diverso contesto spaziale nonché l'eterogeneità dei beni giuridici offesi dalle violazioni.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. In particolare, Lo Piano continua a non confrontarsi con l'elemento fatturale costituito dall'inizio della relazione tra la sua ex compagna e la persona offesa dei reati commessi con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, Francesco Mesiti in epoca successiva alla consumazione dei reati oggetto delle prime due sentenze, con la conseguente materiale impossibilità di individuare una ideazione e programmazione comune di tutte le violazioni.

Infatti, la determinazione a commettere i reati ai danni di Misiti era strettamente legata a tale evento che, tuttavia, era ancora imprevedibile allorquando era insorta la deliberazione criminosa relativa ai reati giudicati con le prime due sentenze. L'elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall'ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i