Ordinanza — n. 48209/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che l'unico motivo dedotto da Michele Cavallo, per violazione degli artt. Comma 3, Cost., 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli, ma anche la particolare gravità della condotta e la elevata pericolosità sociale del condannato, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro non distante dal minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con l'offensività della condotta, tenendo presente tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 48209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO MICHELE nato a MODUGNO il 20/04/1972 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Michele Cavallo, per violazione degli artt.
27. Comma 3, Cost., 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli, ma anche la particolare gravità della condotta e la elevata pericolosità sociale del condannato, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro non distante dal minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con l'offensività della condotta, tenendo presente tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. .
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 202