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Ordinanza — n. 48207/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48207/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATIANU ROBERT nato il 14/02/1989 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Robert Bratianu impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATIANU ROBERT nato il 14/02/1989 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Robert Bratianu impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Parole chiave

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motivo d'espulsione allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione prefettizia abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione dell'allontanamento esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATIANU ROBERT nato il 14/02/1989 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Robert Bratianu impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha valorizzato l'estemporaneità delle condotte, determinate da contingenze occasionali, ed il ricorso, anzichè attaccare la motivazione sull'estemporaneità, si concentra sulla valorizzazione di indici astratti di esistenza della volizione unitaria (la comunanza dell'indole, il ristretto lasso temporale) che, però, in presenza di condotte estemporanee, sono, come evidenziato dalla pronuncia Gargiulo sopra citata, in ogni caso subvalenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobr