Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of specific evidence and motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gurinder Singh inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the challenge regarding the judge's reasoning too vague to address the specific factual path taken, while the claim of triviality lacked the required specific evidence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the preliminary admissibility standards set by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. n. 34 del 2000; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide specific elements necessary to justify the application of the cause of inadmissibility or to adequately confront the judge's argumentative path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH GURINDER nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIUDICE DI PACE di FONDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso dedotti da Gurinder Singh non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1. La censura relativa al vizio di motivazione è aspecifica perché non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo del Giudice di pace che ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitul:ivi, soggettivi ed oggettivi, del reato contestato, con precisi riferimenti fattuali , desunti dalla documentazione sugli "alias" utilizzati dall'imputato nonché dalle precisazioni fornite dal teste di accusa.
2. La censura relativa alla causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto di cui alla'rt. 34 d.lgs. n. 34 del 200 è generica non avendo il ricorrente allegato elementi specifici che ne avrebbero giustificato l'applicazione in sede di merito.
3. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in e mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .bla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2