Ordinanza — n. 48204/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BERGIDA ( CUI 0107CN2 ) nato a CASSINO il 10/01/1983 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Bergida Halilovic impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso, in quanto, posto che l'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. prevede la facoltà ("può disporre") in capo al Tribunale di Sorveglianza di applicare la detenzione domiciliare nei casi in cui "potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale", dal cui tenore si evince, pertanto, che quando il Tribunale ravvisa i presupposti del rinvio obbligatorio, anziché facoltativo, della pena, ha comunque la possibilità di disporre, ugualmente, la detenzione domiciliare in base a un giudizio di pericolosità sociale del condannato (Sez. 7, Ordinanza n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212), che nella ordinanza impugnata è stato effettuato e che non viene attaccato con il ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Bergida Halilovic impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso, in quanto, posto che l'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. prevede la facoltà ("può disporre") in capo al Tribunale di Sorveglianza di applicare la detenzione domiciliare nei casi in cui "potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale", dal cui tenore si evince, pertanto, che quando il Tribunale ravvisa i presupposti del rinvio obbligatorio, anziché facoltativo, della pena, ha comunque la possibilità di disporre, ugualmente, la detenzione domiciliare in base a un giudizio di pericolosità sociale del condannato (Sez. 7, Ordinanza n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212), che nella ordinanza impugnata è stato effettuato e che non viene attaccato con il ricorso;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BERGIDA ( CUI 0107CN2 ) nato a CASSINO il 10/01/1983 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Bergida Halilovic impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso, in quanto, posto che l'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. prevede la facoltà ("può disporre") in capo al Tribunale di Sorveglianza di applicare la detenzione domiciliare nei casi in cui "potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale", dal cui tenore si evince, pertanto, che quando il Tribunale ravvisa i presupposti del rinvio obbligatorio, anziché facoltativo, della pena, ha comunque la possibilità di disporre, ugualmente, la detenzione domiciliare in base a un giudizio di pericolosità sociale del condannato (Sez. 7, Ordinanza n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212), che nella ordinanza impugnata è stato effettuato e che non viene attaccato con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre