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Ordinanza — n. 48200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sono inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Peluso, laddove il difensore avv. Salvatore Di Fonzo si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Lecce, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, erano stati posti a fondamento della richiesta il ridotto lasso temporale all'interno del quale si collocano i fatti, la natura stessa delle condotte e il titolo dei reati).

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Salvatore Di Fonzo si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Lecce, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, erano stati posti a fondamento della richiesta il ridotto lasso temporale all'interno del quale si collocano i fatti, la natura stessa delle condotte e il titolo dei reati).

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie concorso materiale di reati abbandono del procedimento penale reiterazione di reati penali reato continuato concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Salvatore Di Fonzo si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO GIUSEPPE nato a TARANTO il 27/07/1959 avverso l'ordinanza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Peluso, laddove il difensore avv. Salvatore Di Fonzo si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Lecce, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, erano stati posti a fondamento della richiesta il ridotto lasso temporale all'interno del quale si collocano i fatti, la natura stessa delle condotte e il titolo dei reati).

2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché profondamente differenti quanto a modalità esecutive e forme di programmazione e, infine, intervallati da notevoli periodi di tempo. Tali fatti risultano, quindi, frutto di separate volizioni ed espressivi della sussistenza di uno stile di vita, piuttosto che di una preventiva ideazione unitaria.

Trattasi, infatti, di condanne riportate per fatti di contrabbando di t.l.e., detenzione di dvd privi del marchio SIAE, esercizio di gioco d'azzardo, ricettazione, falso in autocertificazione e fraudolento trasferimento di beni, perpetrati entro un vasto arco temporale, che spazia dal 2010 al 2013. Le censure, come detto, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottob