Ordinanza — n. 48199/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO VINCENZO ( CUI 055W5HQ) nato a REGGIO CALABRIA il 25/09/1963 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Vincenzo Martino impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO VINCENZO ( CUI 055W5HQ) nato a REGGIO CALABRIA il 25/09/1963 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Vincenzo Martino impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO VINCENZO ( CUI 055W5HQ) nato a REGGIO CALABRIA il 25/09/1963 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che Vincenzo Martino impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che i tredici anni di distanza tra la commissione dei delitti delle sentenze sub 1 e 3 dell'istanza in modo non illogico sono stati ritenuti indici evidenti dalla inesistenza di una volizione unitaria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla circostanza che il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610) che non giova alla prospettazione dell'esistenza di una volizione unitaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottob