Ordinanza — n. 48198/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso la sentenza in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Pasquale Giannoccaro. Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. Iginio Fino, deducendo violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. La difesa lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, che non tiene adeguatamente conto della natura e delle modalità dei fatti, nonché della personalità dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è però proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNOCCARO PASQUALE nato a BARI il 27/12/1987 avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI Eelato avviso alle parti;', udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso la sentenza in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Pasquale Giannoccaro.
2. Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. Iginio Fino, deducendo violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. La difesa lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, che non tiene adeguatamente conto della natura e delle modalità dei fatti, nonché della personalità dell'imputato.
3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è però proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Nel caso in esame, si invoca una non consentita rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi; ci si duole, inoltre, del trattamento sanzionatorio, deducendo - in maniera non consentita - la non congruità dello stesso a fronte della modestia del fatto e dei precedenti del soggetto.
5. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobr