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Ordinanza — n. 48197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che nessuno dei quattro motivi posti da Francesco Carosiello a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità per manifesta infondatezza. 1.1. Il primo deduce l'esistenza di una causa d' incompatibilità che, tuttavia, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina l'eccepita nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. 1.2. Gli altri tre motivi pretendono, da una parte, l'applic:azione di istituti in materia di giustizia riparativa previsti dal d.lgs. n. 150 del 2022 ma non ancora entrati in vigore ai sensi dell'art. 92 del medesimo testo normativo e, dall'altra, la sospensione dell'efficacia dell'ordine di esecuzione della pena detentiva per ragioni di salute non prevista da alcuna norma, se non da quelle che disciplinano il differimento della pena che, tuttavia, attribuiscono la competenza a decidere al Tribunale di sorveglianza, già investito della questione, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.

Regesto Legislator

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art. 37 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né è censurabile la scelta della Corte di appello di adottare la procedura de plano essendosi limitata a constatare la sussistenza di cause di inammissibilità rilevabili ictu ocu/i.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute sanatoria del vizio procedurale motivi di cassazione revisione delle prestazioni d'invalidità diritto alla riparazione dell'opera ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 37 cod. proc. pen
Il primo deduce l'esistenza di una causa d' incompatibilità che, tuttavia, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina l'eccepita nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a STORNARELLA il 06/08/1959 avverso il decreto del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che nessuno dei quattro motivi posti da Francesco Carosiello a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità per manifesta infondatezza. 1.1. Il primo deduce l'esistenza di una causa d' incompatibilità che, tuttavia, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina l'eccepita nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. 1.2. Gli altri tre motivi pretendono, da una parte, l'applic:azione di istituti in materia di giustizia riparativa previsti dal d.lgs. n. 150 del 2022 ma non ancora entrati in vigore ai sensi dell'art. 92 del medesimo testo normativo e, dall'altra, la sospensione dell'efficacia dell'ordine di esecuzione della pena detentiva per ragioni di salute non prevista da alcuna norma, se non da quelle che disciplinano il differimento della pena che, tuttavia, attribuiscono la competenza a decidere al Tribunale di sorveglianza, già investito della questione, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.

Né è censurabile la scelta della Corte di appello di adottare la procedura de plano essendosi limitata a constatare la sussistenza di cause di inammissibilità rilevabili ictu ocu/i.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobr