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Ordinanza — n. 48195/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal as the right to family life was removed by recent immigration law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the specific ground for opposing expulsion regarding family life was abolished by recent legislative reforms. The appellant argued that his expulsion violated his right to family life due to his marriage to an Italian citizen, but the court noted this specific exception no longer exists in the current text of the Immigration Act. Consequently, the court ruled that the only remaining grounds for opposing expulsion were not met, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 1.1 lett. c) T.U. Immigrazione; Art. 19 comma 1-bis T.U. Immigrazione: The right to oppose expulsion based on the violation of the right to respect for family life is no longer applicable to adult foreigners married to Italian citizens following the legislative reform of the Immigration Act.

Parole chiave

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immigration law reform expulsion opposition grounds family life right abolition Italian citizen spouse Cassation inadmissibility espulsione di familiari divieto di espulsione dei cittadini espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 1.1 lett. c) T.U. Immigrazione
A seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs.
Art. 19 comma 1-bis T.U. Immigrazione
A seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l.
d.l. 10 marzo 2023, n. 20
286, ad opera del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.
legge 5 maggio 2023, n. 50
20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la causa ostativa all'espulsione dello straniero disposta ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BACIRI JALAL nato il 23/01/1981 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da Jalal El Baciri non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per manifesta infondatezza. A seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la causa ostativa all'espulsione dello straniero disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5. D.Igs. n. 286 del 1998, rappresentata dalla "violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale", è stata soppressa.

Ne segue che, secondo le disposizioni del testo unico immigrazione già vigenti all'epoca del provvedimento impugnato, l'espulsione di una persona verso uno Stato continua a non essere consentita, oltre che in presenza di "fondati motivi per "ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" (art. 19, comma 1.1), nei confronti: "a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono; d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza" (art. 19, comma 1- bis)". L'ordinanza impugnata ha preso in esame l'unica causa ostaiva all'espulsione dedotta, quella di cui all'art. 19, comma 1.1. lett.

c) T.u. imm., escludendone la fondatezza sul rilevo, solo genericamente contestato, che il condannato ed il fratello coniugato con cittadina italiana non fossero conviventi.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ( I.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro