Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for generic aggravating circumstances and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Andrea Ronca's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding violations of Articles 62-bis and 133 of the Penal Code. Ronca argued for new assessments of sentencing and mitigating factors, but the appellate court had already justified its decision based on the gravity of his conduct and the lack of favorable elements. The court ruled that the appeal solicited generic new evaluations without sufficient specificity, thus failing to meet the threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, Art. 133 cod. pen.; An appeal against a criminal sentence is inadmissible if it solicits generic new evaluations of facts or sentencing that do not add specific arguments to the logical reasoning already provided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCA ANDREA nato a VERONA il 21/06/1990 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Andrea Ronca, per violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità, perché sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli, ma anche la particolare gravità della condotta, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro prossima al minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con l'offensività della condotta, tenendo presente tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. .
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 202