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Ordinanza — n. 48193/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48193/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito, che hanno fondato l'accertamento di responsabilità sulla convergenza tra le dichiarazioni del testimone oculare Lo Cicero, le immagini del sistema di videosorveglianza e le conferme provenienti dalle dichiarazioni rese dalle altre persone infornate sui fatti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48193/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo deduce censure generiche e comunque riproduttive di rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili dalla sentenza impugnata. La Corte di appello, con congrua motivazione, ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, ha rilevato che l'atto di appello non aveva attinto l'aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., di cui, peraltro, sussistevano gli elementi costitutivi, ed ha revocato il beneficio della pena sospesa in presenza dei presupposti indicati dall'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quatto comma, cod. pen.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare esclusione del testimone attendibilità dei testimoni censure procedurali assenza di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NALBONE MARCO nato a CALTANISSETTA il 21/05/1998 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Marco Nalbone a sostengo dell'impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1. Il primo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito, che hanno fondato l'accertamento di responsabilità sulla convergenza tra le dichiarazioni del testimone oculare Lo Cicero, le immagini del sistema di videosorveglianza e le conferme provenienti dalle dichiarazioni rese dalle altre persone infornate sui fatti.

2. Il secondo motivo deduce censure generiche e comunque riproduttive di rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili dalla sentenza impugnata. La Corte di appello, con congrua motivazione, ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, ha rilevato che l'atto di appello non aveva attinto l'aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., di cui, peraltro, sussistevano gli elementi costitutivi, ed ha revocato il beneficio della pena sospesa in presenza dei presupposti indicati dall'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quatto comma, cod. pen.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 otto