Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48190/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48190/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLVI RICCARDO nato a MONZA il 10/04/1966 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata 1. Ritenuto che tutte le censure poste da Riccardo Solvi a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità 1.1. Difetta, innanzitutto, un interesse attuale e concreto all'annullamento della sentenza di proscioglimento per prescrizione (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Negrini, Rv. 283213 - 01; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089 - 01). In caso di annullamento, il giudice di rinvio, una volta posto rimedio alla eccepita nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48190/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, a prescindere dal principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la diversa declaratoria non determinerebbe alcun vantaggio per l'imputato (Sez. 2, n. 46149 del 10/10/2019, Trubia, Rv. 277592 - 01). 1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con riferimento ai reati coperti dal giudicato.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa soddisfacimento del credito mancata prova della solvibilità bancarotta fraudolenta revoca del fallimento risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Infatti, a prescindere dal principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la diversa declaratoria non determinerebbe alcun vantaggio per l'imputato (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLVI RICCARDO nato a MONZA il 10/04/1966 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata 1. Ritenuto che tutte le censure poste da Riccardo Solvi a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità 1.1. Difetta, innanzitutto, un interesse attuale e concreto all'annullamento della sentenza di proscioglimento per prescrizione (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Negrini, Rv. 283213 - 01; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089 - 01). In caso di annullamento, il giudice di rinvio, una volta posto rimedio alla eccepita nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01) sarebbe comunque tenuto a dichiarare nuovamente la prescrizione non avendo il ricorrente indicato gli atti da cui emergono, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano senza alcuna necessità di accertamento o di approfondimento. 1.2. la dedotta causa di improcedibilità per remissione di querela, rispetto al reato di appropriazione indebita non potrebbe incidere sulla declaratoria di prescrizione oggetto della sentenza impugnata per il reato di cui all'art. 217 della legge fallimentare, neanche se desse luogo, come prospettato dal ricorrente, ad una ipotesi di né bis in idem.

Infatti, a prescindere dal principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la diversa declaratoria non determinerebbe alcun vantaggio per l'imputato (Sez. 2, n. 46149 del 10/10/2019, Trubia, Rv. 277592 - 01). 1.3. Le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con riferimento ai reati coperti dal giudicato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 2