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Ordinanza — n. 48189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSONE WILLIAM nato a MARIANO COMENSE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che William Ambrosone impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla vigenza della misura al momento di commissione del fatto per effetto del calcolo dei periodi di sospensione della stessa conseguenza delle carcerazioni avvenute medio tempore (primo motivo) e non conferenti con il contenuto della sentenza impugnata (secondo motivo sull'applicabilità della normativa vigente al momento del fatto, atteso che il giudice del merito non nega l'esistenza della sospensione ma ne calcola la durata in modo diverso dal ricorrente);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSONE WILLIAM nato a MARIANO COMENSE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che William Ambrosone impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla vigenza della misura al momento di commissione del fatto per effetto del calcolo dei periodi di sospensione della stessa conseguenza delle carcerazioni avvenute medio tempore (primo motivo) e non conferenti con il contenuto della sentenza impugnata (secondo motivo sull'applicabilità della normativa vigente al momento del fatto, atteso che il giudice del merito non nega l'esistenza della sospensione ma ne calcola la durata in modo diverso dal ricorrente);

Parole chiave

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canoni non corrisposti impugnazione di decisioni amministrative sanzione amministrativa condono fiscale opposizione al precetto esecutivo tassa di licenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSONE WILLIAM nato a MARIANO COMENSE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che William Ambrosone impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla vigenza della misura al momento di commissione del fatto per effetto del calcolo dei periodi di sospensione della stessa conseguenza delle carcerazioni avvenute medio tempore (primo motivo) e non conferenti con il contenuto della sentenza impugnata (secondo motivo sull'applicabilità della normativa vigente al momento del fatto, atteso che il giudice del merito non nega l'esistenza della sospensione ma ne calcola la durata in modo diverso dal ricorrente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre