Ordinanza — n. 48187/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO FRANCESCO nato a BAIANO il 24/06/1956 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; vir Rilevato che Francesco Sarno impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disaittese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'attribuzione della responsabilità per la detenzione del bastone nunchaku, mentre l'assenta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto al verbale di dichiarazione spontanea segnalata in ricorso è introdotta senza allegare tale verbale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48187/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO FRANCESCO nato a BAIANO il 24/06/1956 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; vir Rilevato che Francesco Sarno impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disaittese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'attribuzione della responsabilità per la detenzione del bastone nunchaku, mentre l'assenta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto al verbale di dichiarazione spontanea segnalata in ricorso è introdotta senza allegare tale verbale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO FRANCESCO nato a BAIANO il 24/06/1956 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; vir Rilevato che Francesco Sarno impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disaittese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'attribuzione della responsabilità per la detenzione del bastone nunchaku, mentre l'assenta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto al verbale di dichiarazione spontanea segnalata in ricorso è introdotta senza allegare tale verbale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2