Ordinanza — n. 48185/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 18/11/2021 del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, che aveva ritenuto Giuseppe Antonio Mejri responsabile del reato di cui all'art. 658 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannate alla pena di mesi due di arresto, per avere egli - dichiarando di chiamarsi Calogero Costanza, effettuato due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri, comunicando essersi verificato un episodio di aggressione e minaccia, perpetrato a mezzo di pistola e, successivamente, segnalando la presenza di un'arma e di munizioni, presso l'abitazione di Maria Castronovo (abitazione risultata poi essere il domicilio dell'imputato stesso).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 658 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48185/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 658 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannate alla pena di mesi due di arresto, per avere egli - dichiarando di chiamarsi Calogero Costanza, effettuato due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri, comunicando essersi verificato un episodio di aggressione e minaccia, perpetrato a mezzo di pistola e, successivamente, segnalando la presenza di un'arma e di munizioni, presso l'abitazione di Maria Castronovo (abitazione risultata poi essere il domicilio dell'imputato stesso).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURI GIUSEPPE ANTONIO nato a AGRIGENTO il 13/02/1995 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 18/11/2021 del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, che aveva ritenuto Giuseppe Antonio Mejri responsabile del reato di cui all'art. 658 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannate alla pena di mesi due di arresto, per avere egli - dichiarando di chiamarsi Calogero Costanza, effettuato due segnalazioni telefoniche ai Carabinieri, comunicando essersi verificato un episodio di aggressione e minaccia, perpetrato a mezzo di pistola e, successivamente, segnalando la presenza di un'arma e di munizioni, presso l'abitazione di Maria Castronovo (abitazione risultata poi essere il domicilio dell'imputato stesso).
2. Ricorre per cassazione Giuseppe Antonio Mejri, a mezzo del difensore avv. Monica Malogioglio, deducendo - in via principale - l'errata applicazione della legge penale, per essere stati impropriamente ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dell'ipotizzato modello legale e, comunque, dolendosi del trattamento sanzionatorio.
3. I motivi formulati dalla difesa afferiscono, però, alla motivazione della sentenza impugnata criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre.
4. La Corte territoriale ha del resto chiarito - con motivazione ampia ed esaustiva, nonché priva di vizi logici e contraddittorietà e, quindi, destinata a restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - le ragioni poste a fondamento della conclusione raggiunta. Adeguatamente spiegato, inoltre, è il profilo della riferibilità soggettiva della condotta. Non risulta sussistente la lamentata violazione di legge, atteso che i Giudice di merito ha correttamente individuato gli estremi della suddetta figura contravvenzionale, chiarendo in modo esaustivo le ragioni poste a fondamento della decisione.5. Giova precisare, inoltre, come le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano la pedissequa reiterazione di profili di critica già prospettati in sede di gravame e colà adeguatamente vagliati.
6. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Antonio Mejri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i