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Ordinanza — n. 48182/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48182/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48182/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI MAURIZIO nato a PALERMO il 16/11/1970 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; •1 Rilevato che Maurizio Palmeri impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il primo motivo è del tutto generico e privo di qualsiasi riferimento al processo in esame, ed il secondo motivo non si confronta con Ila motivazione della pronuncia di secondo grado che ha respinto il motivo di appello sull'esistenza di un giustificato motivo (paragrafo 3.1 della sentenza impugnata), e della lieve entità del fatto (paragrafo 3.2 della stessa sentenza);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI MAURIZIO nato a PALERMO il 16/11/1970 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; •1 Rilevato che Maurizio Palmeri impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il primo motivo è del tutto generico e privo di qualsiasi riferimento al processo in esame, ed il secondo motivo non si confronta con Ila motivazione della pronuncia di secondo grado che ha respinto il motivo di appello sull'esistenza di un giustificato motivo (paragrafo 3.1 della sentenza impugnata), e della lieve entità del fatto (paragrafo 3.2 della stessa sentenza);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI MAURIZIO nato a PALERMO il 16/11/1970 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; •1 Rilevato che Maurizio Palmeri impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il primo motivo è del tutto generico e privo di qualsiasi riferimento al processo in esame, ed il secondo motivo non si confronta con Ila motivazione della pronuncia di secondo grado che ha respinto il motivo di appello sull'esistenza di un giustificato motivo (paragrafo 3.1 della sentenza impugnata), e della lieve entità del fatto (paragrafo 3.2 della stessa sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2