Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting new merit review rather than citing specific legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Adrian Zoltan Kiss inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the applicant argued the lower court erred in revoking his semi-liberty due to treatment non-compliance, the appeal failed to identify specific legal violations or motivation defects. The court ruled that the request effectively sought a new evaluation of the merits, which exceeds the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation rejects appeals that do not pinpoint specific legal errors or motivation defects but instead attempt to provoke a new substantive review of the case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KISS ADRIAN ZOLTAN nato il 26/04/1983 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18/04/2023, il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la revoca della misura alternativa della semilibertà, che Adrian Zoltan Kiss scontava dal 26/01/2022. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il condannato, a mezzo del suo difensore avv. Stefano Idem, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della misura, che sarebbero stati considerati dal Tribunale di sorveglianza di Torino in modo errato, con riferimento alla valutazione di non idoneità del condannato rispetto al programma trattamentale, deducendo anche omessa motivazione.
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi, da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
3. Attenendosi a tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale.
Risulta richiamato, in particolare, l'episodio dell'omesso rientro in istituto del soggetto secondo il programma di trattamento, posto a fondamento della impugnata revoca, episodio da considerarsi né lieve, né di scarsa gravità. Il provvedimento ha poi evidenziato la valenza negativa, da riconnettere al comportamento serbato dal soggetto in ambito familiare; infine, trattasi di persona che non ha smesso di frequentare locali in tempo notturno, né di consumare alcolici, così dimostrando la sua inidoneità, rispetto alla prosecuzione dell'opera di trattamento rieducativo.4.
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell'interesse di Adrian Zoltan Kiss deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i