Ordinanza — n. 48172/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO GIUSEPPINA PIETRA ANNA nato a CATANIA il 06/07/1968 avverso la sentenza del 20/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E Giuseppina Pietra Anna Squadrito - dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe - ha rinunciato all'impugnazione, con atto recante firma autenticata dal medesimo difensore. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO GIUSEPPINA PIETRA ANNA nato a CATANIA il 06/07/1968 avverso la sentenza del 20/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giuseppina Pietra Anna Squadrito - dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe - ha rinunciato all'impugnazione, con atto recante firma autenticata dal medesimo difensore. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.